Art. 16.

      1. L'articolo 72 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 72. (Attività lecite). - 1. Nessuna sanzione, penale o amministrativa, può essere applicata nei confronti della persona che usa, o che detiene al solo fine dell'uso, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle previste dall'articolo 13.
      2. È sempre consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto».